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Coronavirus e Decreto di Conte: la Toscana segue le misure previste dal Dpcm 11 marzo 2020

Strade vicino al Duomo di Firenze
Strade di Firenze - fonte: Pixabay

Dopo il Dpcm 9 marzo 2020 firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ecco che da oggi 12 marzo 2020 entra in vigore il Dpcm 11 marzo 2020 con le nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus (Covid-19) sull’intero territorio nazionale. Pur non essendo considerata una zona rossa, anche la Toscana, come le altre regioni italiane, dovrà sottostare a disposizioni e divieti che riducono al minimo le attività quotidiane.

Di seguito una piccola sintesi a cura della Redazione di Firenze Weekend per aiutare i cittadini toscani a seguire al meglio le indicazioni.

Nuove misure

È un momento difficile e di sacrificio per tutti, ma è l’unico modo per contrastare un virus che pare diffondersi molto velocemente. Si invitano tutti i cittadini a rispettare le regole e, soprattutto, le persone che grazie a queste nuove direttive potrebbero salvarsi dal contagio. Tali disposizioni saranno in vigore fino al 25 marzo 2020 (salvo cambiamenti nei prossimi giorni).

Mentre l’8 marzo 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio era diretto solo ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (nelle cosiddette zone rosse), il 9 marzo le misure di contenimento sono state estese a tutto il territorio nazionale al fine di limitare gli spostamenti e gli assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati, all’aperto e al chiuso. Da oggi le cose cambiano ulteriormente.

Le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale sono necessarie per tutelare sia i soggetti più a rischio sia gli altri cittadini che potrebbero contrarre il virus in maniera anche lieve ma diventare essi stessi un pericolo per gli altri.

Il Decreto del Presidente del Consiglio in sintesi

Il Dpcm 11 marzo 2020, in breve, predispone:

-> Consentiti solo gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità sia all’interno che all’esterno del proprio territorio, per cui si richiede l’autocertificazione.

-> Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

-> Chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

-> Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, dove deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

-> Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

-> Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

-> Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

-> Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

-> Raccomandazioni per le attività produttive e le attività professionali: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

-> Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o privati, di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (es. cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

-> Sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche di ogni ordine e grado con la possibilità di svolgere attività formative a distanza, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

-> Apertura dei luoghi di culto solo se, per organizzazione e dimensioni, possono garantire la distanza di un metro tra le persone.

-> Sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.

-> Chiusura di musei e altri istituti e luoghi della cultura.

-> Sospensione dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

-> Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

-> Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono fatte eccezioni solo per gli allenamenti, a porte chiuse, di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

-> Sport e attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

-> Chiusura degli impianti sciistici.

-> Sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

-> Divieto in tutto il territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

-> Raccomandazione ai soggetti con sintomi sospetti di rimanere in casa e limitare i contatti sociali, contattando il medico.

-> Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus.

Per leggere direttamente la normativa con tutti gli approfondimenti del caso visitare direttamente il sito del Governo.

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